Tutto sul superbonus

Il Superbonus al 110% è un agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che consentirà di beneficiare, a chi effettua una ristrutturazione fino al 31 dicembre 2021, di una detrazione fiscale del 110% dei costi sostenuti per tutti gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a ridurre il rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Vediamo insieme i lavori ammessi, i requisiti necessari e tutte le indicazioni relative alle pratiche da svolgere.
Il Decreto Rilancio prevede l’introduzione del cosiddetto Superbonus: si tratta di una detrazione del 110% sulle spese sostenute, per i soggetti che eseguiranno interventi di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico, all’interno dei condomini o abitazioni singole.
I lavori ammessi sono quelli svolti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare.
Facciamo un esempio: su una spesa di 20.000 euro, si otterranno 22.000 euro di detrazione, suddivisi in rate di 2.200 euro annui, recuperabili nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente allo svolgimento dei lavori.
Sono tanti i dubbi che ancora affliggono i cittadini sull’argomento, per tal motivo l’Agenzia delle entrate ha cercato di fornire risposte alle molteplici domande ricevute dai contribuenti.
Quando puoi usare il superbonus
Gli interventi che permettono di beneficiare della detrazione del 110% sono fondamentalmente di due tipologie, riguardanti sia la singola unità immobiliare che il condominio; sono escluse le nuove costruzioni.
L’obiettivo è incrementare i grossi interventi volti a migliorare la prestazione termica dell’edificio e a ridurre il rischio sismico, in base ad uno schema specifico confermato dall’Agenzia delle entrate.
Vediamo nel dettaglio l’elenco dei lavori:
Interventi di isolamento termico delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno.
In attesa dell’emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008.
I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La detrazione spetta per un importo massimo di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità.
Qualora l’edificio possieda più di 8 unità abitative, il tetto massimo di spesa si abbassa a 30.000 euro a unità.
Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno, la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- collettori solari;
- esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.
La detrazione riguarda anche le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche.
La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se non vengono superate le 8 unità. Qualora le unità siano più di 8 la spesa massima per ciascuna si abbassa a 15.000 euro.
Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli sopra citati per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle.
La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito.
La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.
In caso di esecuzione di più interventi ammessi su uno stesso edificio, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.
Alla pari, per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza: i limiti variabili in base al numero di unità immobiliari del condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.
La detrazione del 110% concerne anche le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, ovvero l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.
Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi eseguiti in abbinamento ad almeno uno di quelli sopra elencati, definiti per tal motivo “trainati”.
Fondamentale sarà la data di effettuazione di questi lavori: possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% solo ed esclusivamente se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi “trainanti”.
Nello specifico, il superbonus viene riconosciuto per:
- altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.
In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro, entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare.
La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.
La detrazione è ammessa anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWp nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato, facendo riferimento alla singola unità immobiliare.
Qualora vengano percepiti altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura, la detrazione del superbonus del 110% non è concessa.
Interventi antisismici
Gli interventi antisismici rientranti nella detrazione del 110% sono quelli compresi nell’attuale sismabonus con tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi.
L’unico requisito necessario è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Diventano detraibili anche le spese per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Il limite di spesa di 96.000 euro è valido anche per “l’acquisto di case antisismiche”.
Qualora invece della detrazione, si scelga di cedere il credito corrispondente ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo spetta per il 90% anziché per il 19%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.
Chi ha diritto alla detrazione?
La detrazione spetta alle persone fisiche su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
Per quanto riguarda gli interventi condominiali beneficiano della detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano contribuito alla spesa.
La detrazione massima che ogni contribuente può ricevere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, in caso di incapienza; la parte di detrazione non goduta non può essere recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, può comunque essere ceduta a terzi.
Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.
La spesa deve essere sostenuta da:
- condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa);
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).
E’ necessario possedere un titolo idoneo per beneficiare della detrazione.
Ovvero la detrazione spetta:
- ai proprietari e nudi proprietari;
- ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
- ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
- al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.
La spesa massima detraibile fa riferimento all’immobile, da suddividere tra gli aventi diritto, ovviamente in base alla quota di spesa sostenuta.
In caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi, le quote restanti di superbonus passano all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti; in caso di successione passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.
Come ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nella loro globalità, devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche in abbinamento ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Qualora questo “salto” di classificazione (di 2 classi) non sia possibile, è necessario comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta (esempio: per chi si trova in classe energetica “A3”, il superbonus viene concesso con il passaggio alla “A4”. La dimostrazione di tale passaggio di classe avviene grazie ad un attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato.
Saranno dei tecnici abilitati a certificare gli interventi relativi all’ecobonus, per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute.
Gli interventi relativi al sisma bonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, regolarmente iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Per ottenere il super bonus è necessario:
- tracciabilità dei pagamenti: pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale si evince la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Vi sono dei moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus;
- depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
- acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
- trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;
L’asseverazione del tecnico
I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per avere il rilascio di attestazioni e asseverazioni, con massimale idoneo al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato; in tutti i casi il massimale deve essere almeno pari a 500.000 euro, come garanzia per i propri clienti e per il bilancio dello Stato, a livello di risarcimento di eventuali danni provocati, esercendo la propria prestazione lavorativa.
Viene applicata una sanzione che oscilla dai 2.000 a 15.000 euro a tutti i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli; di fronte a tale casistica il beneficio fiscale decade.
L’asseverazione del tecnico deve presentare alcuni elementi essenziali per avere validità:
- la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;
- la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
- la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
- la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
- copia del documento di riconoscimento;
- copia della polizza assicurativa.
Il rilascio dell’asseverazione per ecobonus e sisma bonus avviene a fine lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare.
L’asseverazione deve essere predisposta online sul sito di ENEA, attraverso la modulistica ufficiale emanata dal MISE, differente a seconda che venga resa a fine lavori o in stato di avanzamento; deve essere stampata e apportare firma e timbro del tecnico in ciascuna pagina.
Una copia di tale documento verrà trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale, sottoscritta dal professionista, abbinata ad una copia del documento d’identità.
Il tecnico riceverà la ricevuta di avvenuta trasmissione, riportante il codice attribuito all’intervento dichiarato.
Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.
Cedere la detrazione o sconto in fattura
L’alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi è la cessione della detrazione.
Il fornitore effettuerà uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere e lui recupererà tale somma sotto forma di credito d’imposta; si può anche scegliere la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito, d’imposta pari alla detrazione spettante.
I soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.
La scelta del metodo di fruizione del è individuale, anche nel caso in cui vi siano più soggetti coinvolti. Il contribuente può oltretutto scegliere la diversa fruizione delle rate di detrazione spettanti: per esempio può decidere di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere invece il credito relativo alle altre 3 rate di detrazione.
Per accedere alla cessione del credito è necessario richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione: tale documento attesta la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare della detrazione d’imposta per gli interventi realizzati.
Per la cessione del credito serve una comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi ad un intermediario abilitato. Per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono concessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica;
- interventi antisismici;
- rifacimento delle facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Anche per tale cessione sarà necessaria la comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Per i redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva, l’unica opzione valida è la cessione del credito (regime forfettario, redditi da cedolare secca sulle locazioni); è questo il caso anche dei rientranti nella no tax area, in quanto soggetti incapienti, non in possesso di un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.